Il rumore prodotto dal funzionamento dell’ascensore condominiale spesso può essere fastidioso per uno o più condomini. E quando supera i limiti di normale tollerabilità richiede, secondo quanto stabilito da una recente sentenza della Cassazione (n. 25019 del 6.11.2013), un intervento riparatore che a volte coincide con la sostituzione dell’ascensore con uno silenzioso. Vediamo insieme cosa prevede la normativa in materia e quali sono le possibili soluzioni.
Sono tre i tipi di rumore prodotti dall’ascensore che normalmente causano disturbo alla quiete dei condomini: l’ascensore in corsa, lo stop di fermo ai singoli piani e lo sbattere delle porte in fase di apertura-chiusura (soprattutto nelle ore notturne). Queste tre casistiche sono più frequenti in condomini con ascensori datati dove non mancano cigolii, sfregamenti vari, vibrazioni e di conseguenza non sussistono adeguati isolamenti acustici. Quello della rumorosità dell’ascensore è, dunque, una problematica molto sentita, accentuata ultimamente dal crescere di attività in smart working che portano i condomini a trascorrere molto più tempo tra le mura domestiche.
NORMATIVA RUMORE ASCENSORE
Se il rumore dell’ascensore condominiale supera la normale tollerabilità il condomino infastidito dal rumore può rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere la cessazione delle immissioni acustiche. Lo dice l’art. 844 del codice civile il quale stabilisce che il limite di tollerabilità deve rapportarsi alla rumorosità di fondo della zona e che le immissioni che eccedono di tre decibel il rumore di fondo sono considerate intollerabili.
Quindi, il rumore generato dall’ascensore va rapportato al rumore di fondo ed è un perito tecnico nominato dal giudice ad effettuare la valutazione del rumore con l’ausilio di particolari strumenti tecnici e a rapportarlo a determinati parametri normativi di riferimento. Il perito dovrà esprimere un valore del rumore di fondo tenendo conto delle attività normalmente svolte nel contesto e fascia temporale nella quale si verificano le immissioni acustiche ritenute moleste.
Solo qualora venga accertato il superamento della normale tollerabilità si potrà pretendere l’adozione di misure o l’applicazione di dispositivi antirumore e ove non bastasse la cessazione dell’attività molesta. Verrà emesso un ordine di demolizione o sostituzione della fonte di immissioni. Nel caso specifico la sostituzione dell’ascensore rumoroso con uno silenzioso “a norma”.
Va in ogni caso precisato che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 25019 del 6 novembre 2013 ha sostenuto che il rumore proveniente dall’ascensore condominiale può ritenersi intollerabile per i condomini anche se non supera i parametri normativi di riferimento. I suddetti parametri, non sono necessariamente vincolanti per il giudice che, nello stabilire la tollerabilità o meno delle immissioni nei rapporti tra privati, può anche discostarsene, pervenendo ad una valutazione di intollerabilità data la situazione concreta, sebbene le immissioni siano contenute entro i limiti da esse stabiliti.
Il riferimento normativo per quanto concerne le immissioni del rumore dell’ascensore all’interno del condominio è il DPCM 5/12/1997. Tale decreto definisce l’ascensore come impianto tecnologico a funzionamento discontinuo e stabilisce che la soglia di rumore da rispettare è di 35 dB (A). Questo valore deve essere misurato all’interno degli ambienti abitativi nelle reali condizioni di funzionamento in opera.
Una volta, dunque, che è stata riconosciuta l’intollerabilità del rumore dell’ascensore condominiale è possibile ricorrere a diverse soluzioni atte ad insonorizzare l’ascensore quando è in corsa, quando si ferma ai piani o quando sbattono le porte. Sarà la ditta che si occupa della manutenzione dell’ascensore condominiale a prospettare a seconda dell’origine della rumorosità dell’ascensore i possibili interventi da mettere in campo per porvi rimedio, tra cui l’inserimento di pannelli isolanti, la sostituzione della scheda ascensore, delle porte oppure dell’intero impianto ascensoristico.
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