Se l’ascensore è obbligatorio per tutti gli edifici con più di tre piani fuori terra è sicuramente di fondamentale importanza per le persone con difficoltà motorie e disabilità che altrimenti non potrebbero neanche uscire dalle loro abitazioni. Ma non è sufficiente che nel condominio ci sia un ascensore perché il condomino disabile possa muoversi liberamente. Perché tutto ciò sia possibile è necessario che l’ascensore condominiale sia per dimensioni e caratteristiche adeguato al disabile in carrozzina. Ci sono normative specifiche che disciplinano questa materia sia per i nuovi edifici residenziali che per quelli esistenti. Facciamo chiarezza sull’argomento.
Purtroppo capita ancora spesso che all’interno dei condomini ci siano delle barriere architettoniche che inibiscono e ostacolano la mobilità dei disabili in carrozzina. Si pensi, ad esempio, a cabine dell’ascensore piccole con porte molto strette che rendono impossibile l’accesso con le carrozzine.
Ci sono a tal proposito normative specifiche circa le dimensioni e le caratteristiche che dovrebbe avere un ascensore per disabili in carrozzina.
Le dimensioni dell’ascensore per disabili in carrozzina possono variare in base a singoli casi specifici. Se l’ascensore è da installare in un edificio di nuova costruzione avrà misure differenti rispetto ad un impianto da realizzare all’interno di un immobile già esistente. Esistono variazioni anche nel caso di un immobile residenziale rispetto a uno pubblico. La legge di riferimento in materia è il D.M. 236/1989. Cosa prevede?
Ogni ascensore deve essere dotato di una cabina dalle dimensioni tali da permettere a disabili in carrozzina di potervi accedere comodamente; non solo l’accesso è importante, ma anche l’uscita. Lo spazio deve essere sufficientemente ampio affinché il disabile possa fare manovra al suo interno e gestire l’uscita al piano in maniera semplice e veloce, senza correre il rischio di incastrarsi. Anche il pianerottolo di fronte alle porte della cabina deve avere una profondità tale da contenere una carrozzina e consentirne le manovre necessarie all’accesso.
DIMENSIONI ASCENSORE PER DISABILI IN CARROZZINA
Vediamo nel dettaglio le dimensioni ascensore per disabili in carrozzina previste dalla normativa.
Se l’edificio è a uso residenziale, le dimensioni minime di un ascensore per disabili in carrozzina, relativamente alle cabine ad hoc, sono le seguenti: almeno 130 cm di profondità e 95 cm di larghezza. Per quanto riguarda invece la luce delle porte si dovrà mantenere 80 cm (a livello nazionale) e 85 cm (per la Regione Lombardia). Lo spazio libero antistante la cabina (150 x 150 cm). Rimangono invariate rispetto al caso di edifici non residenziali le misure relative alla luce delle porte (almeno 80 cm) e allo spazio libero antistante la cabina (150 x 150 cm). Riguardo alle dimensioni degli ascensori per disabili per edifici privati, le misure appena indicate si riferiscono a edifici nuovi. Se occorre procedere con l’adeguamento di un edificio preesistente, le dimensioni sono lievemente inferiori: la profondità della cabina dovrà essere di almeno 120 cm, la larghezza di almeno 80 cm, la luce netta di 75 cm, lo spazio minimo antistante la cabina di 140×140 cm.
CARATTERISTICHE ASCENSORE PER DISABILI IN CARROZZINA
Oltre alle dimensioni, la normativa disabili disciplina anche tutte le altre caratteristiche ascensore per disabili in carrozzina.
Le porte della cabina e del piano devono essere obbligatoriamente automatiche. I tempi di chiusura (non inferiore a 4 secondi) e apertura (minimo 8 secondi) delle porte dovranno essere tarati adeguatamente. Obbligatoria è anche la presenza di sensori (solitamente fotocellule) necessari al bloccaggio delle porte nel caso di impedimento, evitandone la chiusura.
All’interno della cabina devono essere presenti: il campanello di allarme, il citofono ad un’altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m.
La bottoniera di comando con numerazioni in rilievo (Braille), sia interna che esterna all’ascensore per disabili, deve essere posta ad un’altezza adeguata compresa tra 1,10 e 1,40 m (solitamente per comodità la si pone ad 1,30 m). Quella interna deve, inoltre, essere posizionata sulla parete laterale a minimo 35 cm dalla porta della cabina.
Alle fermate di ciascun piano, il pavimento della cabina dovrà essere perfettamente in linea con il pianerottolo (autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm).
Fondamentale è la segnalazione sonora per l’arrivo al piano, ed un dispositivo luminoso che si accenda in caso di allarme. Lo stazionamento della cabina nei vari piani deve necessariamente avvenire con porte chiuse.
DIRITTI DEL DISABILE IN CARROZZINA IN CONDOMINIO
Esiste una normativa ad hoc che sancisce i diritti del disabile in carrozzina e stabilisce i termini e i modi per eliminare le barriere architettoniche in un condominio. Si tratta della Legge n. 13/89 e successive modifiche.
La normativa vigente prevede che la realizzazione di un ascensore idoneo al trasporto dei disabili sia approvata dall’assemblea condominiale, in prima e seconda convocazione, con la metà più uno dei partecipanti all’assemblea e la metà più uno del valore dell’edificio (millesimi).
E nel caso in cui il condominio rifiuti di deliberare; il disabile, o chi ne esercita la tutela o potestà può installare le strutture a proprie spese. Gli unici limiti da rispettare sono quelli previsti dall’art. 1120 del C.C. e cioè, che gli interventi non possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non ne devono alterare il decoro architettonico e non devono rendere alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
COSA FARE SE LA CARROZZINA NON ENTRA IN ASCENSORE?
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