L’ascensore è obbligatorio per tutti gli edifici con più di tre piani fuori terra, secondo quanto stabilito dal D. M. n. 236/1989. È però un impianto indispensabile per le persone con difficoltà motorie e disabilità, indipendentemente dal numero di piani. Bisognerebbe quindi garantire l’accessibilità alle persone con disabilità in qualsiasi struttura, nel rispetto anche delle dimensioni e delle caratteristiche necessarie per il movimento di ausili per la mobilità.
Ascensori condominiali per persone con disabilità: la normativa
Succede ancora oggi che all’interno dei condomini ci siano barriere architettoniche che impediscono o ostacolano l’accesso alle persone con ridotta mobilità o che utilizzano la carrozzina. Si pensi, ad esempio, a cabine dell’ascensore piccole con porte molto strette.
Per garantire l’accessibilità degli edifici, esistono normative specifiche per le dimensioni e le caratteristiche dell’ascensore.
Le dimensioni dell’ascensore per persone con disabilità in sedia a rotelle possono variare in base a singoli casi specifici. Se l’ascensore è da installare in un edificio di nuova costruzione avrà misure differenti rispetto a un impianto da realizzare all’interno di un immobile già esistente.
Esistono variazioni anche nel caso di un immobile residenziale rispetto a uno pubblico.
Cosa prevede il D.M. 236/1989
Il D.M. 236/1989 è la legge di riferimento in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche. La normativa prevede:
- una cabina di dimensioni tali da permettere un accesso comodo a persone con difficoltà motoria o in carrozzina;
- uno spazio interno in cabina sufficientemente ampio affinché la persona con disabilità possa fare manovra al suo interno e gestire l’uscita al piano in maniera semplice e veloce;
- un pianerottolo di fronte alle porte della cabina con una profondità tale da contenere una carrozzina e consentirne le manovre necessarie all’accesso.
Dimensioni ascensore per disabili in carrozzina
Se l’edificio è a uso residenziale, le dimensioni minime di un ascensore per disabili in carrozzina, relativamente alle cabine ad hoc, sono: almeno 130 cm di profondità e 95 cm di larghezza.
Per quanto riguarda invece la luce delle porte si dovrà mantenere 80 cm (a livello nazionale) e 85 cm (per la Regione Lombardia).
Lo spazio libero antistante la cabina è di 150 cm x 150 cm. Rimangono invariate rispetto al caso di edifici non residenziali le misure relative alla luce delle porte e allo spazio libero antistante la cabina.
Se occorre procedere con l’adeguamento di un edificio preesistente, le dimensioni sono lievemente inferiori: la profondità della cabina dovrà essere di almeno 120 cm, la larghezza di almeno 80 cm, la luce netta di 75 cm, lo spazio minimo antistante la cabina di 140×140 cm.
Le caratteristiche degli ascensori per persone con disabilità motoria
La normativa per l’accessibilità alle persone con disabilità disciplina anche tutte le altre caratteristiche dell'ascensore per chi si avvale dell’ausilio della carrozzina. Ecco l’elenco delle caratteristiche principali:
- porte della cabina e del piano devono essere obbligatoriamente automatiche;
- tempi di chiusura: inferiori a 4 secondi;
- tempi di apertura: almeno 8 secondi;
- obbligatoria la presenza di sensori, come le fotocellule, necessari al bloccaggio delle porte nel caso di impedimento;
- elementi obbligatori all’interno della cabina: campanello di allarme e citofono a un’altezza tra 1,10 m e 1,30 m;
- bottoniera di comando, sia interna sia esterna con numero dei piani in rilievo in codice Braille per favorire l’accesso anche alle persone con disabilità visiva. Deve essere posta a un’altezza tra 1,10 e 1,40 m. Quella interna deve essere posizionata sulla parete laterale a minimo 35 cm dalla porta della cabina;
- alle fermate di ciascun piano, il pavimento della cabina dovrà essere perfettamente in linea con il pianerottolo al fine di favorire l'uscita della sedia a rotelle;
- obbligo di segnalazione sonora per l’arrivo al piano;
- obbligo di dispositivo luminoso che si accenda in caso di allarme;
lo stazionamento della cabina nei vari piani deve avvenire con porte chiuse.
I diritti in condominio della persona con disabilità
Esiste una normativa ad hoc per i diritti della persona con disabilità in carrozzina. Stabilisce i termini e i modi per eliminare le barriere architettoniche in un condominio. Si tratta della Legge n. 13/89 e successive modifiche. Per la realizzazione di ascensori sono inoltre previste diverse agevolazioni fiscali, come il bonus barriere architettoniche, prorogato anche per il 2025.
La normativa vigente prevede che l’assemblea condominiale approvi la realizzazione di un ascensore idoneo al trasporto delle persone con disabilità. L’approvazione deve avvenire sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti e della metà più uno del valore dell’edificio, espresso in millesimi.
Se il condominio rifiuta di deliberare, la persona con disabilità, o chi ne esercita la tutela o potestà può installare le strutture a proprie spese. Gli unici limiti da rispettare sono quelli previsti dall’art. 1120 del C.C., ossia che gli interventi non possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non ne devono alterare il decoro architettonico e non devono rendere alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Neulift Molise è a disposizione per fornirvi tutte le informazioni in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche nel vostro condominio e per indicarvi la documentazione necessaria circa le agevolazioni fiscali previste per i condòmini disabili per l’adeguamento dell’ascensore condominiale
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