Abbiamo più volte evidenziato come l’installazione di un ascensore in condominio sia fondamentale non solo per migliorare la qualità di vita dei singoli, ma anche per abbattere le cosiddette barriere architettoniche. Installare l’ascensore è obbligatorio per i condomini di nuova costruzione che abbiano più di 3 piani. Se invece l’edificio ne è sprovvisto perché di vecchia costruzione, che si fa?
Normativa da seguire per l’installazione dell’ascensore in condominio
Va preliminarmente sottolineato che non esiste una normativa specifica per l’installazione degli ascensori in condominio, ma occorre fare riferimento alle poche norme del Codice Civile. Quest’ultimo infatti è entrato in vigore nel 1942, tempi in cui l’ascensore nelle abitazioni veniva considerato un lusso, e dunque contiene norme specifiche solo sulla manutenzione o sulla realizzazione di rampe di scale. Si può però far riferimento all’articolo 1120 c.c. che dà indicazioni circa le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, senza nessun riferimento esplicito agli ascensori, e all’articolo 1117 c.c. che annovera questi ultimi tra gli oggetti di proprietà comune nei condomini.
Installazione dell’ascensore da parte di singoli condomini: il caso giudiziario
Tizio e Caio si rivolgono al giudice chiedendo di dichiarare l’illegittimità dell’ascensore realizzato da due condomini (Mevio e Sempronio) e il ripristino della situazione precedente, cioè la rimozione dell’ascensore e il risarcimento dei danni. In primo e in secondo grado i giudici rigettano nel merito la domanda, in particolare i giudici di Appello motivano la decisione statuendo come sia un diritto dei condomini procedere all’installazione dell’ascensore, tanto più perché le spese per la realizzazione dell’impianto erano state autonomamente assunte. Tizio e Caio non si arrendono e decidono di far ricorso in Cassazione. I giudici della suprema Corte confermano il giudizio dei primi due gradi, argomentando che l’installazione di un ascensore realizzata da un condòmino per l’abbattimento delle barriere architettoniche, su parte di un bene comune, è indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento. Un principio questo che è stato ribadito in numerose sentenze aventi ad oggetto l’abbattimento delle barriere architettoniche. La Corte poi, relativamente alle autorizzazioni richieste per l’installazione, sottolinea che l’installazione di un ascensore in condominio per l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere approvata a maggioranza dall’assemblea condominiale ma, in caso di deliberazione contraria, può essere installata a proprie spese dal portatore di handicap.
Il principio della corte di Cassazione
È così che, in assenza di una normativa specifica, la giurisprudenza detta il principio di base che regola l’installazione dell’ascensore nei condomini:
L’ascensore rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione. L’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera stessa all’autorizzazione del condominio (Cassazione civile, ordinanza 5 Dicembre 2018, n. 31462)
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