Elettricità, manutenzione dell’ascensore e pulizia delle scale sono solo alcune delle spese per servizi comuni che un condominio deve sostenere ogni mese. Ed è grazie ai versamenti dei condomini che riesce a fronteggiarle. Ma se qualcuno non paga? Sai che per il condomino moroso potrebbe esserci la sospensione d’uso dell’ascensore? Nell’articolo quando e come si può arrivare alla sospensione.
L’ascensore è a tutti gli effetti uno dei servizi comuni di un condominio e ciascun condomino non può assolutamente sottrarsi alle spese necessarie per la sua manutenzione ordinaria. Così come non può sottrarsi al pagamento di tutti gli altri servizi comuni del condominio, quali acqua, riscaldamento e tanti altri.
Ma se un condomino non assolve ai suoi obblighi di pagamento? In questi casi viene in aiuto la normativa in materia che stabilisce un iter ben preciso da seguire da parte dell’attore principale che è l’amministratore di condominio. L’amministratore, infatti, ha l’obbligo di attivarsi rapidamente per recuperare il credito del condomino moroso. E tra i poteri in capo all’amministratore c’è anche la sospensione dei servizi comuni nei confronti del condomino moroso.
A stabilirlo è l’art. 63 comma 3 delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile che recita: “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato” tra cui rientra anche l’uso dell’ascensore.
Prima di procedere alla sospensione dell’uso dell’ascensore, l’amministratore di condominio deve però aver tentato in tutti i modi consentiti dalla legge di recuperare il credito dovuto dal condomino moroso, entro i 180 giorni successivi alla chiusura del bilancio d’esercizio.
Solitamente prima di agire legalmente l’amministratore tenta di risolvere la questione in via bonaria. Parte con il redigere una lettera di sollecito nella quale esorta il condomino a pagare i suoi debiti entro un tempo solitamente di 15 giorni. Se non sortisce effetti, il passaggio successivo è l’invio di una lettera di diffida e messa in mora, con la quale lo esorta per l’ultima volta al pagamento. Se anche questo tentativo risulterà vano l’amministratore deve agire giudizialmente contro il condomino moroso tramite un decreto ingiuntivo, ossia il provvedimento di un giudice che impone al debitore di pagare entro 40 giorni dalla ricezione dello stesso.
Ed ecco che nel caso in cui anche il decreto ingiuntivo non dovesse sortire effetti, l’amministratore ha la possibilità di escludere il condomino moroso dall’uso di beni e servizi comuni suscettibili di separato godimento in base al succitato art. 63 disp. att. c.c. E importante novità, introdotta a seguito della nuova Riforma del Condominio (Legge 11.12.2012 n. 220), l’art. 63 ora concede di farlo all’amministratore anche in mancanza di preventiva indicazione nel regolamento condominiale e in mancanza di delibera assembleare. Dando, quindi, la possibilità all’amministratore di individuare modalità e tempi di esclusione di utilizzo dei beni e servizi comuni, fintanto che persiste la condizione di morosità.
Ma come potrà concretamente l’amministratore vietare l’uso dell’ascensore al condomino moroso? In questi casi potrebbe disciplinarne l’utilizzo mediante l’inserimento di sistemi con serrature a chiave, da consegnare solo ai condomini in regola con i pagamenti. Oppure dotandoli di più moderni badge o tessere elettroniche che consentono l’apertura delle porte e il funzionamento dell’impianto ascensoristico.
Va sottolineato, infine, che la sospensione d’uso dell’ascensore deve essere vista nell’ottica di un estremo tentativo di far saldare il debito con il condominio.
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