Installare un ascensore esterno in un condominio è un’esigenza comune a molte persone. Si pensi a quanti dispongono di appartamenti su più livelli e, per subentrati problemi fisici, hanno difficoltà a salire e scendere le scale. Cosa fare allora?
Installazione dell’ascensore esterno, tra autorizzazioni e contenziosi condominiali
Il Tar Lombardia, con la sentenza 2065/2018 ha chiarito che per l’installazione di un ascensore all’esterno del condominio non occorre il permesso di costruire. L’ascensore esterno infatti deve essere considerato un vano tecnico e non una nuova costruzione. In ogni caso, ciò che non può mancare è l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, con decisione presa dalla maggioranza dei condomini.
Il caso preso in esame dal Tar riguardava un condomino, proprietario del primo piano e del sottotetto, che aveva fatto installare un ascensore esterno ad uso esclusivo del suo appartamento, attraverso la procedura della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Questo elevatore, però, accecava la finestra del pianerottolo comune a tutti i condomini, con conseguente diminuzione della luce e dell’areazione. Gli altri condomini si sono così rivolti al Comune per ottenere l’annullamento della Scia e la demolizione dell’ascensore. Il Comune aveva accolto la richiesta di annullamento della Scia (dopo aver accertato l’assenza di determinati requisiti), ma non quella di demolizione dell’ascensore, perché utile al superamento delle barriere architettoniche. Il Tribunale amministrativo lombardo, invece, ha statuito che il Comune avrebbe dovuto innanzitutto accertare le condizioni fisiche del condomino che aveva fatto installare l’ascensore e che, in ogni caso, per la realizzazione occorreva invece il consenso dell’assemblea condominiale.
Normativa di riferimento: il Testo Unico dell’edilizia
La decisione del Tar parte dall’analisi dell’Art 78 del Testo Unico dell’edilizia, che stabilisce: le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni da apportare agli edifici privati, volte ad eliminare le barriere architettoniche agevolando la realizzazione di percorsi attrezzati, e l’installazione di dispositivi di segnalazione utili a favorire la mobilità dei ciechi negli edifici privati, devono essere approvate in sede di assemblea condominiale.
Se il condominio si rifiuta di approvare la delibera, i portatori di handicap possono installare a proprie spese l’ascensore.
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