Sono migliaia i condomìni in cui sono presenti ascensori “abusivi”, cioè privi di collaudo e di libretto matricolare. Si tratta di elevatori installati prima del 1999, anno in cui venne emanato il D.P.R. 162/99, che sancisce l’obbligatorietà del collaudo.
Ascensori obbligatori, cosa dice la legge?
Il D.P.R. 162/99, conosciuto anche come “direttiva ascensori”, detta regole chiare e precise sull’installazione e la messa in esercizio degli ascensori, oltre che disposizioni in materia edilizia e urbanistica che devono essere rispettate per ottenere l’idoneità dell’impianto. Gli ascensori venduti e installati prima dell’entrata in vigore del decreto, privi di certificazione CE e della licenza di esercizio, possono essere utilizzati solo se l’amministratore di condominio trasmette all’ufficio comunale competente (SUAP) una comunicazione. Questa deve contenere l’esito positivo del collaudo effettuato da un organismo accreditato. La comunicazione di messa in esercizio è indispensabile per ottenere il “numero di matricola”, che andrà poi apposto nella cabina dell’ascensore.
Cosa deve contenere la comunicazione?
La comunicazione, a pena di inefficacia, deve contenere le seguenti indicazioni:
- l’indirizzo di ubicazione dell’ascensore;
- la portata, la capienza, il numero delle fermate e la tipologia di azionamento e corsa;
- la copia della dichiarazione di conformità UE;
- i dati dell’installatore o del fabbricatore;
- i dati della ditta che si occupa della manutenzione.
In mancanza anche di un solo dato, la comunicazione va integrata, pena la sua inefficacia.
Quali responsabilità per l’amministratore?
Dalla normativa in esame si evince chiaramente che un ascensore privo di collaudo o di libretto matricolare, non può essere messo in servizio. Eppure, nonostante siano trascorsi vent’anni dall’emanazione della direttiva, sono migliaia gli ascensori privi di collaudo e di libretto matricolare. L’amministratore di condominio, in qualità di legale rappresentante del condominio, è responsabile diretto dell’ascensore. Ne consegue che è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento dell’ascensore (Art. 5 D.M. 108/09), garantendone l’efficienza. Ha inoltre una responsabilità civile per i danni provocati dall’ascensore (ad esempio lesioni), a cui potrebbe aggiungersi la responsabilità penale per non aver impedito l’evento.
Responsabilità da cui potrebbe sottrarsi se dimostra che l’evento dannoso si è verificato per forza maggiore.
Gli obblighi di ogni amministratore di condominio in materia di ascensori
Per evitare procedimenti civili e penali, ogni amministratore di condominio deve necessariamente:
- far eseguire i controlli periodici obbligatori sull’impianto;
- proibirne l’uso se risulta pericoloso;
- conservare il libretto matricolare;
- conservare la dichiarazione CE di conformità;
- conservare la comunicazione di messa in servizio dell’impianto e la comunicazione del Comune;
- conservare i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie.
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