Sappiamo bene quanto sia importante, soprattutto in edifici condominiali di diversi piani, la presenza di un ascensore. L’abbattimento delle barriere architettoniche è sì una scelta di civiltà, ma principalmente un diritto del condomino disabile. Ma fino a che punto questo diritto prevale sulla sicurezza dello stabile?
Ascensore: tra diritto di proprietà e barriere architettoniche
Il Codice civile, agli articoli 1120 e 1121, disciplina puntualmente le modalità di realizzazione di modifiche all’interno dei condomini: tra queste è ricompresa appunto l’installazione di ascensori. In particolare l’art 1120 dispone che “I condòmini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ma sono vietate le innovazioni che: possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; alterino il decoro architettonico; rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Dunque, via libera all’installazione di ascensori ma senza minare in alcun modo la sicurezza e il decoro dello stabile.
Abbattere le barriere architettoniche è una priorità assoluta?
La normativa reca con sé un principio controverso: il diritto di proprietà del singolo prevale sul diritto della persona disabile di vedere installato un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Poniamo ad esempio che in assemblea condominiale si discuta circa l’installazione di un ascensore che passi per un box garage di un condomino. Anche nel caso in cui il garage in questione non venisse utilizzato, il condomino ha il diritto di non vedere lesa la sua proprietà, dunque l’installazione sarà vietata.
Sicurezza e disabilità: la Cassazione si è pronunciata così
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la numero 15021 del 31 Maggio 2019, ha sancito che è invalida la delibera assembleare che autorizzi l’installazione di un ascensore, seppur in presenza di disabili, qualora l’installazione possa mettere a repentaglio la sicurezza dello stabile. Non rientra nei poteri dell’Assemblea di condominio approvare modifiche alle parti comuni del condominio, se le modifiche recano pregiudizio alla stabilità e all’integrità dello stabile.
Decoro e diritto di proprietà vs diritti dei disabili
Via libera dunque all’installazione di ascensori per migliorare la vita delle persone meno fortunate e per abbattere le barriere architettoniche, a patto che si tengano sempre presenti questi tre limiti: sicurezza dello stabile, decoro architettonico e diritto di proprietà. Il nostro Codice civile e la recente sentenza della Cassazione lo confermano.
Vi ricordiamo però che, in assenza di questi limiti, per l’installazione o l’ammodernamento di ascensori, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 4% (link all’articolo).