Si, secondo la recente Ordinanza n. 31462 del 5 dicembre 2018, della Corte di Cassazione. Lo spieghiamo in questo articolo.
Un singolo condomino può legittimamente installare dell’ascensore? Se ne è occupata la recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il caso: i condomini di una palazzina hanno citato in giudizio due proprietari, chiedendo al giudice di accertare l’illegittimità dell’ascensore che avevano realizzato a loro spese e che fossero condannati a ripristinare lo stato dei luoghi originale.
La Corte di Cassazione, dopo un’attenta analisi, ha evidenziato che quando l’installazione dell’ascensore è indispensabile per poter consentire l’accesso all’edificio e la conseguente abitabilità dell’appartamento, allora è da considerarsi legittima in quanto rientra nei poteri spettanti in capo ai singoli condomini, come anche espresso nell’Art. 1102 del Codice Civile.
L’installazione di un ascensore in area comune condominiale è quindi legittima al fine di eliminare le barriere architettoniche, è legittima se approvata dall’assemblea condominiale con la maggioranza (Art. 1136 C.C.). Nel caso in cui ci sia una deliberazione d’assemblea contraria o nel caso in cui l’assemblea non deliberi nei tre mesi successivi alla richiesta scritta, è legittima l’installazione da parte di un condomino interessato a sue spese.
Si legge nella sentenza che “in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la I. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera all'autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un'effettiva abitabilità dell'immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 C.C., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale”.
La domanda sorge spontanea, ma il condomino che ha sostenuto le spese dell’installazione, sarà l’unico a poter utilizzare l’ascensore? No. La norma generale già citata nell’Art. 1102 C.C. sostiene che l’innovazione, in questo caso l’ascensore, potrà essere liberamente utilizzata da ciascun condomino.
In conclusione: anche se il regolamento condominiale non consente l’installazione di un ascensore o in assemblea non si deliberi in tal senso, il condomino può ugualmente ottenere tutela, nel pieno rispetto del principio di solidarietà sociale che caratterizza i rapporti tra condomini.
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