RIPARTIZIONE SPESE ASCENSORE - Chi è tenuto a pagare le spese dell’ascensore? Quali sono i criteri di ripartizione? Chi non lo utilizza è tenuto a contribuire? Dipende! Ecco cosa dice la legge.
L’ascensore è di proprietà di tutti i condomini solo se è installato nell'edificio condominiale sin dalla sua costruzione. Se invece è istallato successivamente, oppure serve solo a una tra più scale dello stabile, la proprietà spetta solo a coloro che hanno provveduto all'installazione oppure che hanno l’appartamento servito dall’ascensore. Questa distinzione è importante per capire come fare la ripartizione delle spese per la manutenzione dell’impianto, nonché per il suo adeguamento alle norme.
L’ascensore, pur se al servizio di tutto l’edificio, rende maggiore utilità ai proprietari dei piani più elevati, che ovviamente ne fanno un maggior uso rispetto a quelli dei piani inferiori e quindi devono pagare di più. Ci sono però delle spese che riguardano l’ascensore nella sua stessa esistenza e che non sono direttamente collegate all’uso. Queste vanno ripartite tra i condomini per metà in ragione dell’altezza del piano e per l’altra metà in base al valore millesimale di ciascun appartamento. Le spese invece straordinarie, quali la ricostruzione totale o parziale dell’impianto oppure la sostituzione della cabina e delle porte ai piani, vanno sopportate da tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà. Sono spese che ci sono solo per il fatto che c’è l’ascensore e prescindono dall’uso.
Le spese dell’ascensore devono essere pagate anche dal condomino che volontariamente intende rinunciarne all’uso. Vige nel condominio la regola generale che, ai fini della partecipazione alle spese, occorre far riferimento non già all’uso effettivo che il singolo fa del servizio comune, bensì a quello che potenzialmente può fare. L’astensione dall’uso per lungo tempo non esenta dalle spese condominiali dell’ascensore ma semmai giustifica una esenzione dal pagamento della bolletta elettrica.
Tra le norme che disciplinano la materia condominiale degli ascensori c’è quella che riguarda il dovere di contribuire nelle spese occorrenti per la conservazione e per il godimento delle parti comuni. Il codice civile se ne occupa negli articoli 1123, 1124, 1125.
Esistono eccezioni? Certo! Riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione e installazione dell'ascensore, è ritenuta legittima una convenzione interna, Regolamento Condominiale, che gestisce tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale e quindi esentare alcuni condomini dall'obbligo di partecipare alle spese. In quest'ultima ipotesi ci saranno servizi comuni solo a una parte dei condomini, con relative spese.
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**Articolo liberamente elaborato sulla base degli articoli n. 1123-1124-1125 del codice civile. Per maggiori informazioni a riguardo consultare la legge o l'amministratore del proprio condominio.